Licenza per la conduzione di un pubblico esercizio
L’apertura, l’ampliamento ed il trasferimento di un pubblico esercizio sono soggetti all’obbligo di licenza da parte del Sindaco. Di norma la licenza è rilasciata a tempo indeterminato. Sono considerati esercizi pubblici quelli, nei quali viene svolta in forma professionale l’attività di somministrazione di bevande, l’attività di somministrazione di pasti e bevande e l’attività ricettiva. Sono soggetti all’obbligo di licenza:
- esercizi di somministrazione di bevande (bar, caffè, osterie, birrerie, enoteche ecc.)
- esercizi di somministrazione di pasti (ristori, trattorie, ristoranti, pizzerie ecc.)
- esercizi ricettivi a carattere alberghiero (garni, pensioni, alberghi, motels ecc.)
- esercizi ricettivi a carattere extralberghiero (rifugi-albergo, campeggi, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, gli ostelli)
Sono esenti dall’obbligo di licenza:
- esercizi di affittacamere (normativa apposita)
- ristori di campagna (normativa apposita)
- rifugi alpini (competenza provinciale)
Requisiti:
- capacità di agire e affidabilità del richiedente
- qualificazione professionale del richiedente
- parere della commissione comunale per i pubblici esercizi sul fabbisogno di esercizi distinti per tipologia
- disponibilità ed idoneità di locali e superfici
Documenti:
- domanda di rilascio della licenza (vedi il modulo richiesta licenza per la conduzione di un esercizio pubblico)
- planimetria dei locali e numero e data della licenza d’uso
- iscrizione nel registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi
- atto comprovante la disponibilità dei locali
- parere sanitario
- iscrizione nel registro delle imprese con annotazione „antimafia“ (per società)
- copia dell’atto costitutivo (per societá)
- atto di nomina del preposto (se nominato)
Contestualmente al rilascio della licenza il Sindaco attribuisce all’esercizio la classificazione in base ai requisiti di qualità posseduti. Il modulo di classificazione può essere richiesto in comune. La chiusura temporanea di un esercizio pubblico va comunicata per iscritto al Sindaco territorialmente competente con indicazione della durata della stessa. La cessazione dell’attività di un esercizio pubblico va comunicata per iscritto al comune competente entro trenta giorni. In caso di trasferimento dei diritti sull’uso dell’esercizio pubblico, sia che si tratti di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte, deve essere chiesta apposita autorizzazione al Sindaco territorialmente competente presentando i seguenti documenti:
- domanda di trascrizione della licenza
- copia autentica del contratto registrato o
- copia autentica del certificato di eredità
- iscrizione nel registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi
- originale della licenza di esercizio
- iscrizione nel registro delle imprese con annotazione „antimafia“ (per società)
- copia dell’atto costitutivo (per societá)
- atto di nomina del preposto (se nominato)